La natura revolving del credito nelle accise, termini di decadenza

Il credito in materia di accise è definito “revolving”, un termine che, nel contesto bancario, indica un’apertura di credito che consente al debitore di ripristinare la propria disponibilità attraverso versamenti parziali. Applicato alla fiscalità, questo concetto assume un significato specifico, particolarmente rilevante nel determinare il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle accise versate in eccesso. Il credito revolving, infatti, si rinnova annualmente per l’importo risultante a credito dalla dichiarazione di consumo dell’anno precedente, influenzando così il rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale.

1. La normativa sulle accise e il pagamento delle rate

Secondo il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, noto come Testo Unico delle Accise (TUA), l’articolo 14, comma 2, stabilisce che l’accisa deve essere rimborsata se risulta indebitamente pagata. Il rimborso, tuttavia, deve essere richiesto entro due anni dalla data del pagamento, pena la decadenza. Il concetto di “pagamento” in questo contesto non è immediatamente intuitivo, poiché il sistema di liquidazione dell’accisa prevede pagamenti rateizzati basati sui consumi dell’anno precedente, con un eventuale conguaglio nell’anno successivo.

2. Il meccanismo di liquidazione delle accise

Il sistema di liquidazione delle accise richiede il pagamento di rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. L’articolo 26, comma 8, del TUA stabilisce che il pagamento deve avvenire in questo modo, con un conguaglio finale al momento della dichiarazione di consumo successiva. Per l’energia elettrica, l’articolo 56, comma 1, aggiunge che il pagamento delle rate di acconto mensili deve avvenire entro il 16 di ogni mese, con un versamento a conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo. Questo sistema implica che il debito complessivo del contribuente non si determina fino alla dichiarazione annuale, rendendo difficile stabilire se un pagamento sia stato effettuato in eccesso fino a quel momento.

3. La decorrenza del termine di decadenza

Poiché le rate mensili di acconto non costituiscono obbligazioni tributarie autonome, il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso non decorre dalla data di ciascun pagamento mensile, ma dalla data della dichiarazione annuale. Solo a seguito della dichiarazione annuale, che certifica l’eventuale credito d’imposta risultante dal conguaglio, il pagamento in eccesso diventa indebito, e il contribuente può richiedere il rimborso entro i termini stabiliti. Questo aspetto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza, che ha sottolineato come il credito d’imposta si rinnovi annualmente e che il termine di decadenza inizi a decorrere solo dalla data della dichiarazione finale.

4. La giurisprudenza sulla natura revolving del credito accise

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito questa interpretazione in diverse occasioni. La Corte di Cassazione, con le ordinanze 28063/2019, 20628/2019, 22215/2019 e 16264/2019, ha confermato che il credito d’imposta si rinnova di anno in anno e che il termine di decadenza biennale decorre solo dalla data del conguaglio a credito, cioè dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale dalla quale risulta il credito d’imposta. In sostanza, il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso solo dopo la chiusura del rapporto tributario relativo all’anno di riferimento.

5. La giurisprudenza di merito e le implicazioni pratiche

Anche la giurisprudenza di merito ha accolto questa impostazione, come dimostra la sentenza n. 70 del 12 maggio 2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Udine. In questo caso, la commissione ha riconosciuto la legittimità dell’operato di una società che aveva utilizzato il credito derivante dal conguaglio dell’anno precedente per compensare i versamenti delle rate mensili dell’anno successivo. La commissione ha inoltre stabilito che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione annuale non comporta la perdita del diritto al rimborso, in assenza di una specifica disposizione normativa in tal senso.

6. La gestione del credito revolving e la certezza del diritto

La gestione del credito revolving in materia di accise è strettamente legata al principio di certezza del diritto. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre solo dal momento in cui il credito non può più essere utilizzato in compensazione. Questa interpretazione garantisce la continuità del rapporto tributario e la corretta gestione del credito d’imposta da parte dei contribuenti, evitando decadenze ingiustificate e preservando i diritti dei contribuenti. Il credito revolving, pertanto, non si esaurisce con la singola dichiarazione annuale, ma continua a rinnovarsi fino al suo completo utilizzo o alla scadenza del termine biennale per la richiesta di rimborso.

7. Conclusioni

In conclusione, il credito revolving in materia di accise rappresenta un meccanismo che permette ai contribuenti di gestire in modo efficiente i propri obblighi tributari. Il sistema di rateizzazione e conguaglio delle accise, unito al rinnovo annuale del credito, offre una flessibilità che evita la decadenza anticipata del diritto al rimborso. La giurisprudenza ha confermato che il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso inizia a decorrere solo dalla data in cui il credito non può più essere compensato, assicurando così una gestione equilibrata e certa del rapporto tributario tra contribuente e amministrazione fiscale.



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